Due auto sono ammesse, ma le agevolazioni spettano di norma a una sola
- Proprietà: la persona con disabilità può intestarsi anche due o più veicoli.
- IVA al 4%: si applica normalmente a un solo acquisto ogni quattro anni.
- Detrazione IRPEF: è pari al 19% su una spesa massima di 18.075,99 euro.
- Bollo auto: l’esenzione riguarda una sola targa, scelta dal titolare.
- Seconda auto: se non ricorrono eccezioni specifiche, paga le imposte ordinarie.

Si possono intestare due auto senza perdere il diritto di proprietà
La legge non vieta a una persona con disabilità di essere proprietaria di due automobili. Può acquistare un’auto adattata per guidare o per essere trasportata e mantenere una seconda vettura per altri spostamenti. Il punto delicato non è quindi l’intestazione, ma l’uso delle agevolazioni fiscali.
Quando entrambe le vetture sono intestate alla stessa persona, una può essere acquistata con i benefici previsti per la disabilità e l’altra con tassazione ordinaria. Non esiste, infatti, un’esenzione generale collegata al codice fiscale del titolare che si trasferisca automaticamente su ogni veicolo posseduto.
Lo stesso principio vale quando l’auto è intestata a un familiare. Questa possibilità esiste se la persona con disabilità è fiscalmente a carico del familiare che sostiene la spesa. Il limite di reddito è normalmente di 2.840,51 euro annui, oppure 4.000 euro per i figli fino a 24 anni, considerando il reddito complessivo previsto dalla normativa.Come si dividono le agevolazioni tra prima e seconda auto
Per capire cosa si può ottenere, io distinguo sempre tra la possibilità di possedere il veicolo e il beneficio applicato al suo acquisto. La prima non ha, in linea generale, un limite numerico; il secondo è legato alla mobilità della persona con disabilità e alla singola vettura.
| Agevolazione | Prima auto agevolata | Seconda auto |
|---|---|---|
| IVA ridotta | Aliquota del 4%, se ci sono tutti i requisiti | Di norma IVA ordinaria |
| Detrazione IRPEF | 19% su massimo 18.075,99 euro | Non spettante nello stesso periodo per lo stesso beneficiario |
| Esenzione bollo | Una targa indicata nella domanda | Bollo normalmente dovuto |
| Esenzione IPT o imposta di trascrizione | Applicabile nei casi previsti | Non automatica e generalmente non duplicabile |
| Adattamenti | Agevolabili se collegati alla disabilità | Agevolabili solo se riferiti a un veicolo che possiede i requisiti |
Per l’IVA ridotta non è previsto un limite di valore dell’auto, ma restano i requisiti soggettivi, le categorie di veicolo ammesse e, per alcuni modelli, i limiti tecnici. Per le auto elettriche si considera, in particolare, la potenza massima di 150 kW; per i motori termici o ibridi possono rilevare i limiti di cilindrata.
Il limite dei quattro anni e le eccezioni da conoscere
IVA al 4% e detrazione IRPEF sono normalmente utilizzabili una volta ogni quattro anni, calcolati dalla data di acquisto. Questo significa che comprare una seconda auto mentre la prima agevolata è ancora presente non consente, di per sé, di applicare nuovamente lo sconto.
La regola può cambiare se il primo veicolo viene cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione. Un’altra eccezione riguarda il furto senza ritrovamento, purché siano documentati la denuncia e la perdita di possesso registrata al PRA. In questi casi è possibile chiedere nuovamente l’agevolazione anche prima della scadenza ordinaria, rispettando le condizioni richieste.
Esiste anche una situazione legata al cambiamento della disabilità. Se l’auto non è più adatta e servono adattamenti diversi, la vendita del primo veicolo per acquistarne uno più funzionale può non far decadere dai benefici, soprattutto quando il nuovo allestimento risponde a mutate esigenze certificate.
Presterei molta attenzione alla vendita entro i primi due anni dall’acquisto. Salvo eccezioni, il trasferimento può comportare il recupero della differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata. È uno degli errori più costosi, perché spesso si considera soltanto il prezzo di vendita e si dimenticano gli effetti fiscali.
Quando anche due veicoli possono essere agevolati
La possibilità di applicare benefici a due auto esiste soprattutto quando non si tratta dello stesso beneficiario. Se una persona sostiene fiscalmente due familiari con disabilità, può usufruire delle agevolazioni per un veicolo destinato a ciascuno di loro, sempre che siano rispettati i requisiti individuali.
La situazione è diversa per due genitori separati che hanno lo stesso figlio con disabilità fiscalmente a carico. Non possono ottenere separatamente l’agevolazione per due auto diverse riferite alla medesima persona. In pratica, il beneficio resta collegato al figlio e non si moltiplica perché i genitori sono due.
Va poi evitata la cointestazione con persone estranee al rapporto fiscale previsto. Per usufruire dei benefici, l’auto deve essere intestata alla persona con disabilità oppure al familiare che la ha fiscalmente a carico. Una cointestazione con un altro soggetto può impedire l’accesso all’agevolazione, salvo casi particolari come quello dei genitori di un minore disabile.
Il bollo segue una logica ancora più semplice
Chi possiede due auto può chiedere l’esenzione dal bollo per una sola vettura. Nella domanda deve indicare la targa scelta, mentre sull’altro veicolo il pagamento resta normalmente dovuto.
L’esenzione riguarda i veicoli che rientrano nelle categorie previste e, in molti casi, rispetta questi limiti: fino a 2.000 centimetri cubici per le auto a benzina, fino a 2.800 per diesel e alcune ibride, oppure fino a 150 kW per le elettriche. Per chi ha una ridotta capacità motoria può essere indispensabile anche un adattamento documentato sulla carta di circolazione.
La richiesta viene presentata all’ufficio tributi della Regione competente o, dove previsto, tramite ACI. Le procedure possono cambiare leggermente da una Regione all’altra, quindi controllerei sempre l’ufficio indicato nella propria area di residenza prima di smettere di pagare il bollo.
Come gestire correttamente due auto nella pratica
Prima di firmare un contratto, conviene separare chiaramente i documenti dei due veicoli. Per l’auto agevolata servono il verbale che riconosce la condizione richiesta, l’eventuale prescrizione degli adattamenti, la prova del rapporto di familiare fiscalmente a carico e una fattura coerente con l’intestatario.
- Verificare che il verbale contenga il riferimento utile per le agevolazioni auto, non soltanto il riconoscimento dell’invalidità o del contrassegno parcheggio.
- Controllare che l’adattamento, quando necessario, sia approvato e riportato nei documenti del veicolo.
- Indicare una sola targa nella domanda di esenzione dal bollo.
- Conservare fatture e ricevute dei pagamenti tracciabili per la detrazione IRPEF.
- Chiedere al concessionario di applicare l’IVA ridotta solo dopo aver verificato tutti i requisiti.
- Calcolare anche i costi ordinari della seconda auto, tra bollo, assicurazione, manutenzione e revisione.
La seconda vettura non deve necessariamente essere adattata, se non si richiede alcuna agevolazione e viene usata come normale automobile. Se invece si vuole detrarre il costo di un allestimento, quell’intervento deve avere un collegamento funzionale con la disabilità e non può essere un semplice optional scelto per comodità.
Due auto possono servire, ma una sola concentra il vantaggio fiscale
La risposta pratica è quindi positiva: una persona con disabilità può intestarsi due auto, ma non può normalmente sommare su entrambe IVA al 4%, detrazione IRPEF ed esenzione dal bollo. La strategia più prudente consiste nel destinare i benefici al veicolo che offre il maggiore aiuto concreto, per esempio quello con pedana, comandi adattati o spazio sufficiente per la carrozzina.
Prima dell’acquisto controllerei tre elementi: requisiti del verbale, intestazione corretta e data dell’ultimo veicolo agevolato. Questa verifica richiede pochi minuti, ma può evitare di perdere migliaia di euro o di dover restituire imposte già scontate.