Quando una persona con disabilità riceve il canone Rai in bolletta, il primo dubbio è quasi sempre lo stesso: esiste davvero un modulo di esenzione riservato agli invalidi? La risposta è no, perché l’invalidità o il riconoscimento della Legge 104 non eliminano automaticamente il tributo. In questa guida chiarisco quale dichiarazione utilizzare, quali scadenze rispettare nel 2026 e in quali casi è possibile non pagare.
La disabilità non basta per ottenere l’esenzione dal canone Rai
- Nessuna esenzione specifica: invalidità civile e Legge 104, da sole, non danno diritto all’esonero.
- Importo 2026: il canone TV ordinario è pari a 90 euro.
- Televisore assente: si usa la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, Quadro A.
- Over 75: l’esenzione dipende anche dal requisito reddituale, non dalla disabilità.
- Scadenze: per il 2026, il 2 febbraio valeva per l’intero anno e il 30 giugno per il secondo semestre.
La disabilità da sola non cancella il canone Rai
Il canone Rai è un’imposta legata alla detenzione di un apparecchio televisivo, non al reddito, alla pensione di invalidità o al grado di disabilità. Questo significa che una persona con invalidità civile, accompagnamento o Legge 104 deve pagarlo se possiede un televisore soggetto al canone.
La regola può sembrare poco intuitiva, soprattutto quando il televisore viene usato raramente o serve soltanto per seguire programmi con sottotitoli e ausili di accessibilità. Tuttavia, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e della Rai, contano la presenza e l’idoneità dell’apparecchio, non la frequenza con cui viene utilizzato.
Non esiste quindi un modulo speciale per invalidi che consenta di ottenere l’esenzione soltanto presentando il certificato di disabilità. Anche il riconoscimento ai sensi della Legge 104 non sostituisce i requisiti previsti per gli altri casi di esonero.
Quale dichiarazione bisogna usare davvero
La scelta del modulo dipende dal motivo per cui si ritiene di non dover pagare. Chiamarlo genericamente “modulo esenzione canone Rai invalidi” può creare confusione, perché il modello ufficiale non prevede una casella dedicata alla condizione di invalidità.
Se non c’è alcun televisore
Chi non possiede apparecchi televisivi può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il Quadro A. La dichiarazione riguarda tutte le abitazioni per le quali il contribuente è titolare di un’utenza elettrica residenziale e deve essere ripresentata ogni anno.
Un computer, uno smartphone o un tablet usati per guardare contenuti in streaming via internet, senza sintonizzatore per il segnale terrestre o satellitare, non fanno scattare da soli l’obbligo. Un normale televisore, invece, resta soggetto al canone anche se viene usato come monitor o per videogiochi.
Se il canone viene già pagato da un familiare
Quando due persone appartengono alla stessa famiglia anagrafica e il canone viene addebitato su un’altra utenza elettrica della stessa famiglia, si può compilare il Quadro B. Questa comunicazione evita il doppio addebito e, a differenza della dichiarazione di non detenzione, non deve essere ripetuta ogni anno finché la situazione non cambia.
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Se il contribuente ha almeno 75 anni
L’esenzione per gli ultrasettantacinquenni è possibile solo rispettando anche il requisito del reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro, secondo le condizioni previste. La disabilità può essere presente, ma non è il motivo giuridico dell’esonero.
| Situazione | Dichiarazione o adempimento | Condizione principale |
|---|---|---|
| Nessun televisore in casa | Quadro A | Non detenzione di apparecchi televisivi |
| Canone già pagato su un’altra utenza familiare | Quadro B | Stessa famiglia anagrafica |
| Età pari o superiore a 75 anni | Dichiarazione di esenzione over 75 | Requisito reddituale e altri requisiti previsti |
| Invalidità o Legge 104 | Nessun modulo specifico | La disabilità da sola non dà diritto all’esonero |

Come presentare la dichiarazione nel 2026
La dichiarazione può essere inviata telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o attraverso un intermediario abilitato. Se l’invio online non è possibile, il modello compilato e firmato va spedito con raccomandata senza busta, allegando una copia di un documento d’identità valido.
Per la non detenzione, le scadenze del 2026 erano particolarmente importanti. L’invio entro il 2 febbraio 2026 consentiva di evitare il canone per tutto l’anno, mentre la presentazione dal 3 febbraio al 30 giugno produceva effetti soltanto per il periodo luglio-dicembre.
Chi presenta la dichiarazione dopo il 30 giugno 2026 non ottiene normalmente l’esonero per il secondo semestre già iniziato. Può però inviarla tra il 1° luglio 2026 e il 31 gennaio 2027 per evitare l’addebito relativo all’intero anno 2027, se continua a non possedere un televisore.
La Rai indica inoltre che i tempi tecnici di lavorazione possono incidere sulla prima rata eliminata dalla bolletta. Per questo controllo sempre le fatture successive all’invio e, se il canone continua a comparire nonostante una dichiarazione corretta, conservo ricevuta e copia del modello prima di chiedere chiarimenti o un rimborso.
Quando il trasferimento o l’apparecchio cambiano la situazione
La condizione di invalidità può accompagnarsi a situazioni pratiche che modificano l’obbligo, ma non lo fa automaticamente. Un esempio frequente riguarda chi si trasferisce stabilmente in una casa di riposo o struttura assistenziale e lascia l’abitazione senza televisore: in questo caso il punto decisivo è la non detenzione dell’apparecchio, non il certificato medico.
Chi conserva un televisore nella vecchia abitazione continua invece a essere tenuto al pagamento. Allo stesso modo, non basta dire che l’apparecchio viene usato soltanto per DVD, console o videochiamate, perché un televisore dotato di sintonizzatore resta normalmente soggetto al canone.
La distinzione è utile anche per chi utilizza ausili tecnologici. Un monitor privo di sintonizzatore, collegato a un computer, può non essere soggetto al canone; trasformare un televisore in un semplice monitor, invece, non elimina necessariamente l’obbligo.
Gli errori più comuni nella richiesta di esenzione
Il primo errore consiste nell’allegare il verbale di invalidità pensando che basti a bloccare l’addebito. Il documento sanitario non sostituisce la dichiarazione corretta e, se il contribuente possiede un televisore, non crea da solo il diritto all’esenzione.
- Inviare il Quadro A quando in casa è presente un televisore.
- Confondere la non detenzione con il semplice mancato utilizzo.
- Dimenticare di ripresentare ogni anno la dichiarazione di non detenzione.
- Presentare il Quadro B senza indicare correttamente il familiare sulla cui utenza viene addebitato il canone.
- Ignorare che il canone viene addebitato in dieci rate da gennaio a ottobre.
- Pagare una bolletta duplicata senza verificare se il canone è già applicato a un’altra utenza della stessa famiglia.
Un controllo concreto evita quasi sempre complicazioni: verifico chi è intestatario della luce, chi appartiene alla famiglia anagrafica, quante abitazioni sono coinvolte e se esiste davvero un televisore. Sono dati semplici, ma spesso fanno la differenza tra una richiesta valida e una dichiarazione respinta.
La verifica giusta parte dal televisore, non dal certificato di invalidità
Per una persona con disabilità, la procedura corretta non è cercare un inesistente esonero automatico, ma individuare il requisito reale. Se non c’è un televisore, si presenta la dichiarazione di non detenzione; se il canone è già pagato da un familiare, si comunica l’altra utenza; se si hanno almeno 75 anni, si controllano anche reddito e condizioni previste.
Nel 2026 il costo ordinario è di 90 euro. Prima di compilare qualsiasi modulo, consiglio di verificare la situazione dell’abitazione e delle utenze elettriche, conservare la ricevuta d’invio e controllare le bollette successive. È un passaggio poco complicato, ma permette di evitare sia pagamenti non dovuti sia dichiarazioni inesatte.